Art. 4.

      1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile nei confronti del Parlamento. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
      I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
      La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».